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Coppa Italia, il Giudice Sportivo multa il Napoli: la motivazione

January 5, 2024 | by allcalcio.it

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Il Giudice Sportivo ha multato anche il Napoli dopo il turno di Coppa Italia, insieme agli azzurri anche Genoa, Lazio ed Atalanta.

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:. Gare del 5-6-19-20 dicembre 2023 e 2-3-4 gennaio 2024 – Ottavi di finale. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Frosinone, Internazionale, Milan, Napoli e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



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