Milan, inchiesta cessione Elliott-RedBird: cosa rischia il club rossonero. Le news
March 13, 2024 | by allcalcio.it
Ostacolo all’attività di vigilanza della Figc. È il reato contestato all’ad Giorgio Furlani e al suo predecessore Ivan Gazidis nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulla reale proprietà del Milan, partendo dalla cessione del club rossonero dal fondo Elliott alla Redbird di Jerry Cardinale. L’ipotesi di chi indaga è che “il Fondo Elliott conservi attualmente il controllo sostanziale della società Ac Milan, laddove all’Autorità di vigilanza Figc sarebbe, invece, stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo Redbird”. Il portavoce del fondo ha fatto sapere invece che Elliott “non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan”. Ma quali risvolti potrebbe avere l’inchiesta dal punto di vista sportivo?
Le violazioni del Codice federale: penalizzazione e ammenda
L’ipotesi di reato, ricorda Sky Sport, comporterebbe la violazione dell’art. 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva federale. A questo potrebbero aggiungersi l’articolo 4 e – su un altro fronte – anche l’articolo 5 del regolamento Uefa. Partendo dall’articolo 32 del Codice Federale, cioè quello che disciplina i “doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, il Milan, nel caso in cui risultasse non aver adempiuto agli “obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc” sarebbe punito, per ogni inadempimento, “con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. L’articolo 4 dispone invece l’obbligo per tutti i soggetti del mondo federale, dirigenti e società compresi, di osservare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In caso di violazione, come per l’articolo 32, si va verso ammenda e penalizzazione.
Il capitolo Uefa
C’è poi il capitolo Uefa. L’articolo 5 del regolamento è chiaro: “Nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club Uefa può, direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club Uefa; essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club”. Se è vero che adesso la Uefa non ha ancora deciso di far partire una sua investigazione, non è detto che in futuro la condotta ipotizzata dalla Procura milanese – se confermata – non possa finire con Milan e Lille fuori dalle coppe europee.
I dubbi della Procura milanese
Uno dei temi che emerge dal decreto di perquisizione eseguito ieri, 12 marzo, dalla Guardia di Finanza di Milano è quello delle “rilevanti discrepanze” tra quanto comunicato da RedBird, fondo di Gerry Cardinale che nell’agosto del 2022 acquistò il club rossonero, alla Sec, la commissione di vigilanza sui mercati statunitense, e quanto fu invece riferito “al consiglio di amministrazione” del Milan “in merito alla provenienza dei fondi utilizzati per finalizzare l’acquisto delle azioni” della società stessa. Stando agli atti sarebbe andata così: al cda dei rossoneri dell’11 giugno 2022 sarebbe stato comunicato che a versare 400 milioni di euro, come somma dell’oltre 1 miliardo per l’acquisto, sarebbe stato il fondo “Rb Fund Iv Fc Aiv Cv”. Fondo che però non compare negli atti inviati da RedBird alla Sec. Dal “form adv” aggiornato al 31 marzo 2023, depositato alla Sec – scrivono i pm che indagano con l’ipotesi che Elliott controlli ancora il Milan – risulta che quel fondo indicato per l’acquisto al cda rossonero “non è un fondo di investimento gestito da RedBird”. Da qui il sospetto, secondo l’accusa, che “la maggior parte del capitale utilizzato per la compravendita” sia “proveniente da un veicolo societario non riferibile a RedBird”.
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